Tassonomia UE
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Cogenerazione: gas naturale incluso tra le fonti green della tassonomia UE

Il Parlamento UE ha bocciato la proposta per escludere gas e nucleare tra le fonti ‘pulite’, ammettendoli come combustibili di transizione.

Il Parlamento Europeo ha recentemente bocciato la risoluzione di rigetto sulla tassonomia UE che include anche metano e nucleare tra i combustibili green. A votare contro il rigetto 328 eurodeputati, 278 i voti favorevoli e 33 gli astenuti.  

Cos’è la tassonomia UE? 

La tassonomia UE è uno strumento di trasparenza per le aziende e gli investitori, basato su dati scientifici. Lo scopo di questo sistema di classificazione è evitare il ‘greenwashing’ e guidare gli investimenti verso la transizione energetica. Si tratta di uno strumento che traduce gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE in criteri per specifiche attività economiche ai fini di investimenti privati. 

Il lavoro sulla tassonomia ha solide basi scientifiche e si fonda su: 

  • relazioni a cura di un gruppo tecnico di esperti UE sulla finanza sostenibile 

  • indagini effettuate del Centro comune di ricerca dell'UE 

  • un panel di esperti multidisciplinare della piattaforma Sustainable Finance, organo consultivo della Commissione 

Cosa dice la norma riguardo l’utilizzo del gas naturale? 

La Commissione Europea ha incluso gas e nucleare nella Tassonomia UE, mediante un atto delegato che ne definisce i criteri tecnici di screening per alcuni utilizzi, considerati in entrambi i casi come attività transitorie, finalizzate ad agevolare la transizione dalle fonti energetiche più dannose, come il carbone, verso un futuro prevalentemente basato sulle energie rinnovabili.  

Per migliorare la trasparenza, la Commissione ha introdotto specifici obblighi di divulgazione per le imprese, che dovranno indicare la percentuale delle proprie attività legate al gas fossile e alle attività nucleari ammissibili ai sensi della tassonomia. Grazie a questi obblighi di divulgazione, gli investitori saranno in grado di fare una scelta più consapevole. 

Il gas naturale, in particolare, viene identificato come un combustibile di transizione, ma solo temporaneamente e a condizioni rigorose, che in futuro potrebbero essere rafforzate per centrare l'obiettivo delle emissioni zero entro il 2050.  

Quali sono gli impianti di cogenerazione a gas naturale per i quali il permesso di costruzione è rilasciato entro il 31 dicembre 2030? 

Le condizioni e i criteri per gli impianti di cogenerazione sono elencati all’articolo 4.30 punto 1 lettera b) dell’allegato 1 al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE del 9.3.2022:

  • i) l'attività consente un risparmio di energia primaria di almeno il 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore; il risparmio di energia primaria è calcolato secondo la formula di cui alla direttiva 2012/27/UE; 
  • ii) le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh di energia generata; 
  • iii) l'energia elettrica e/o il calore/freddo da sostituire non possono essere generati da fonti di energia rinnovabili, sulla base di una valutazione comparativa con l'alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità individuata; il risultato di questa valutazione comparativa è pubblicato ed è oggetto di una consultazione dei portatori di interessi; 
  • iv) l'attività sostituisce un'attività esistente di produzione combinata di calore/freddo ed energia elettrica ad alte emissioni, un'attività di produzione separata di calore/freddo o un'attività di produzione separata di energia elettrica che utilizza combustibili fossili solidi o liquidi; 
  • v) la nuova capacità di produzione installata non supera la capacità dell'impianto sostituito; 
  • vi) l'impianto è progettato e costruito in modo da utilizzare combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio e il passaggio all'uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio avviene entro il 31 dicembre 2035, con un impegno e un piano verificabile approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa; 
  • vii) la sostituzione determina una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55 % per kWh di energia generata; 
  • viii) la riqualificazione dell'impianto non determina un aumento della sua capacità di produzione; 
  • ix) se l'attività si svolge sul territorio di uno Stato membro in cui si usa carbone per la produzione di energia, lo Stato membro si è impegnato ad eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone e ha comunicato tale impegno nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 o in un altro strumento.

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